ASSOCIAZIONE CULTURALE “PANGEA”
ARTICOLO 1 – PREMESSA, NOME, AMBITO DI OPERATIVITA’
È costituita, con sede sociale in Via Enrico Besta, 60, 00167, Roma l’Associazione culturale senza scopo di lucro “PANGEA” (di seguito abbreviata l’associazione).
Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro, nata per lo svolgimento di attività ricreative e culturali, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami di leggi e regolamenti in vigore in materia di Associazioni. Sono inoltre ammesse tutte le attività non incompatibili con questi scopi.
ARTICOLO 2 – SCOPO
Scopo dell’Associazione è la promozione culturale e divulgativa dei temi urbanistici, architettonici, ambientali, socio-economici, sportivi e culturali con particolare riferimento agli stati in via di sviluppo identificati dall’OCSE. Tale scopo sarà attuato attraverso:
- Organizzazione di eventi, conferenze, seminari, workshop, dibattiti, concorsi, corsi di formazione.
- Attività di cooperazione eventuale con altri enti che abbiano il medesimo scopo.
- Collaborazione con le pubbliche istituzioni.
- Tutte le attività e iniziative ritenute necessarie per la realizzazione dello scopo sociale.
- La promozione, anche al di fuori del territorio Italiano, delle idee e dei progetti dell’associazione
ARTICOLO 3 – I SOCI
3.1 Si aderisce, salva la maggiore età, inoltrando una domanda scritta al Consiglio Direttivo, che si pronuncia in via insindacabile.
3.2 I Soci sono distinti in soci onorari, soci ordinari, soci sostenitori:
- I soci onorari: sono figure prestigiose, che l’Associazione investe di tale carica (non godono del diritto di voto in assemblea);
- I Soci ordinari: costituiscono il corpo funzionale dell’Associazione e godono di tutti i diritti sociali;
- I Soci sostenitori: coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, desiderano contribuire al suo sostegno, versando almeno la quota associativa mensile;
3.3 La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
- Decesso.
- Dimissioni volontarie.
- Morosità o indegnità, dichiarata dal Consiglio Direttivo.
3.4 I soci ordinari partecipano alle assemblee con diritto di voto da esercitarsi anche con delega scritta. I soci sostenitori partecipano all’assemblea con voce consultiva.
ARTICOLO 4 – GLI ORGANI
4.1 Gli Organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei probiviri;
- Il Presidente;
- Il segretario;
- Il tesoriere;
ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI
5.1 L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata, con comunicazione scritta, dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata. E’ presieduta dal Presidente o da altre persone designate dal Comitato Direttivo. Ogni assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Avranno diritto a partecipare alle Assemblee tutti i soci che dimostreranno di essere in regola con il pagamento delle quote associative al momento della convocazione.
Le delibere devono essere conformi agli scopi dell’Associazione ed impegnano tutti i soci, anche se assenti. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti aventi diritto al voto.
In caso di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti con diritto al voto.
5.2 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno. Il luogo e la data sono fissati dal Comitato Direttivo.
5.3 L’Assemblea straordinaria è convocata su parere del Comitato Direttivo o su domanda scritta inoltrata da almeno la metà dei soci.
5.4 Sono competenze dell’Assemblea:
- Deliberare qualunque punto dell’Ordine del Giorno. Approvare le relazioni e i regolamenti interni;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i Revisori dei Conti;
- Eleggere il Collegio dei Probiviri;
- Deliberare sulle altre questioni attinenti all’Associazione;
- Provvedere alle modifiche dello Statuto;
- Approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo.
ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
6.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri eletti tra i soci ordinari. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, svolgono la loro attività gratuitamente. Le decisioni sono prese su maggioranza dei presenti. In caso di decadenza di una carica o di un membro del Comitato direttivo e dei revisori dei Conti tra una Assemblea e l’altra, sarà compito del comitato stesso nominare fra i suoi componen ti un nuovo membro per occupare la carica vacante.
6.2 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- Nominare, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, Tesoriere (con funzione di Direttore generale se ritenuto necessario: ciò ad insindacabile giudizio del Comitato direttivo).
- Emanare regolamenti interni, disciplinari e altre disposizioni di rango inferiore allo Statuto.
- Fissare annualmente l’ammontare della quota associativa.
- Deliberare sulle domande di apertura delle sedi secondarie, Sezioni regionali, provinciali e locali e sullo scioglimento delle stesse.
- Fissare le linee programmatiche dell’Associazione conformemente agli scopi statutari.
- Decidere in merito alla gestione dell’Associazione. Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci.
- Deliberare sulla cancellazione dei soci di cui all’art. 3.3.
ARTICOLO 7 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La revisione dei conti è affidata a tre associati eletti dall’Assemblea ogni tre anni, durante i quali svolgono il loro compito, solo ed esclusivamente a titolo gratuito. Sono rieleggibili.
ARTICOLO 8 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei Probiviri è composto da un presidente e due membri eletti dall’assemblea dei soci, vigila sulla vita associativa e giudica insindacabilmente la condotta dei soci. I suoi provvedimenti sono l’ammonizione verbale, la censura scritta, la sospensione e l’espulsione per indegnità. I probiviri giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedure. Il loro lodo è inappellabile.
ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE
9.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Può rilasciare quietanze liberatorie e aprire conti correnti- bancari e postali a firma congiunta del Tesoriere. In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e si riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Comitato Direttivo. Convoca il Comitato Direttivo e l’Assemblea. Nomina il Responsabile dei Servizi. Può delegare, su delibera del Comitato Direttivo, parte dei suoi poteri al vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono esercitate del Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal Tesoriere.
ARTICOLO 9 – BIS
9.2.1 Il vicepresidente esercita le funzioni affidategli dal Comitato Direttivo; in assenza del presidente, agisce rispetto all’associazione in sua vece.
ARTICOLO 10 – IL SEGRETARIO
10.1 Il Segretario dirige le attività dell’Associazione nel rispetto degli scopi statutari e delle delibere del Comitato Direttivo. Redige i rapporti delle Assemblee, i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e compie ogni altro dovere pertinente alle sue cure. Riceve le quote associative, le offerte, i contributi ed ogni altra entrata ed amministra il patrimoni conformemente alle direttive del Comitato Direttivo. Presenta al Comitato Direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo. Dirige l’attività ordinaria dell’associazione.
ARTICOLO 11 – IL TESORIERE
11.1 Il tesoriere riceve le quote associative, le offerte, i contributi ed ogni altra entrata ed amministra il patrimonio conformemente alle direttive del Comitato Direttivo. Presenta al Comitato Direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo.
ARTICOLO 12 – IL PATRIMONIO
12.1 Il patrimonio dell’associazione, necessario esclusivamente per raggiungere lo scopo dell’associazione stessa, è costituito: dalle quote associative dei soci; dai beni mobili e immobili; dalle donazioni, eredità, legati; da sovvenzioni provenienti dalle autorità governative, enti pubblici o privati. I fondi dell’Associazione possono essere utilizzati unicamente per gli scopi statutari. L’anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per nessuna ragione i soci possono rivendicare la comproprietà del patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 13 – DURATA E DISSOLUZIONE
13.1 – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento il Comitato Direttivo compirà tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio residuato dopo la completa soddisfazione.
